Coronavirus. Emilia-Romagna dal 15 novembre in zona arancione

A seguito dell'ordinanza firmata ieri, 13 novembre, dal  ministro della Salute, Roberto Speranza, l'Emilia-Romagna da domenica 15 novembre risulta inserita in zona arancione, sulla base della valutazione dei parametri relativi al...
Data:

14 novembre 2020

Tempo di lettura:

2 min

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A seguito dell'ordinanza firmata ieri, 13 novembre, dal  ministro della Salute, Roberto Speranza, l'Emilia-Romagna da domenica 15 novembre risulta inserita in zona arancione, sulla base della valutazione dei parametri relativi al livello di rischio e allo scenario epidemico effettuata dal Comitato tecnico scientifico e dalla Cabina di regia nazionale.

L’Emilia-Romagna passa dunque da zona gialla, a rischio moderato, a zona arancione, a rischio elevato, nella quale si applicano misure più restrittive a tutela della salute pubblica e per frenare il contagio da Coronavirus. Si tratta di quella intermedia rispetto alla terza, la rossa (rischio massimo). Suddivisione decisa dal Governo con il DPCM del 3 novembre scorso, che individua appunto tre aree di rischio, con l’attuazione di provvedimenti diversi a seconda delle singole fasce.

Di seguito si sintetizzano le ulteriori limitazioni derivanti dal passaggio da zona gialla a zona arancione.

Spostamenti consentiti solo all’interno del proprio comune di residenza, mentre sono vietati quelli verso altri comuni e quelli in entrata e uscita dalla regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute, studio o necessità. Con la raccomandazione di evitare gli spostamenti non necessari anche all’interno del proprio comune. 

Chiusi i ristoranti e le altre attività di ristorazione (bar, pub, gelaterie, pasticcerie): per loro resta consentita la sola vendita da asporto, dalle 5 alle 22, mentre le consegne a domicilio non hanno limiti d’orario.

Si ricorda inoltre che da oggi 14 novembre è in vigore anche la nuova ordinanza regionale: rispetto a quelle previste dall’ingresso in zona arancione, prevarranno le misure maggiormente restrittive previste dall'ordinanza che di seguito si riassumono:

-Nei nei giorni prefestivi e festivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, sempre fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

- Uso obbligatorio della mascherina sempre, non appena fuori di casa.

- Attività sportiva e motoria preferibilmente in parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, mentre non sarà possibile nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollati.

- Ingresso di un solo componente per nucleo familiare negli esercizi di vendita di generi alimentari. 

- Stop ai mercati comunali in assenza di regole precise di sicurezza fissate dai Comuni

- Sospensione delle lezioni di ginnastica, canto e strumenti a fiato nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.


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Ultimo aggiornamento pagina: 03/12/2020 14:21:01

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