A scuola in sicurezza: le nuove disposizioni aggiornate al 9 febbraio 2022

A seguito di quanto contenuto nel DL n. 5 del 4 febbraio 2022, sono state aggiornate le disposizioni relative ai comportamenti da osservare in caso di presenza di contagi nelle classi scolastiche. Le misure sono differenziate in base al numero...
Data:

12 febbraio 2022

Tempo di lettura:

2 min

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A seguito di quanto contenuto nel DL n. 5 del 4 febbraio 2022, sono state aggiornate le disposizioni relative ai comportamenti da osservare in caso di presenza di contagi nelle classi scolastiche.

Le misure sono differenziate in base al numero di casi positivi rilevati nell'arco di 5 giorni presso la stessa classe e in base allo stato vaccinale o di pregressa malattia degli alunni.

Nidi o scuole dell'infanzia
  • le attività didattiche possono proseguire in presenza fino a quattro casi di positività, mentre vengono sospese per cinque giorni a partire dal quinto caso. In caso di sospensione delle attività è prevista l'autosorveglianza per i vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, e per i vaccinati con dose di richiamo, o la quarantena di cinque giorni da terminare con tampone negativo per i non vaccianti.

Scuole primarie
  • fino al quarto caso di positività le attività didattiche possono proseguire in presenza, indossando sia da parte dei docenti che degli alunni sopra i sei anni la mascherina FFP2 sino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività. È inoltre obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Dal quinto caso di positività le attività didattiche possono proseguire in presenza (con mascherina FFP2 per i dieci giorni successivi sia per docenti che per alunni oltre i 6 anni) per coloro che sono vaccinati o guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario e per i vaccinati con dose di richiamo. Per gli altri le attività proseguono in quarantena (che termina con tampone negativo) e in didattica digitale integrata per 5 giorni. Al rientro dopo la quarantena, se superiori ai 6 anni di età, dovranno indossare per i successivi cinque giorni la mascherina FFP2.

Scuole secondarie
  • con un caso di positività tra gli alunni l'attività prosegue in presenza con mascherina FFP2 sia per alunni che per docenti. Dal secondo caso è prevista l'autosorveglianza e l'attività prosegue in presenza (con utilizzo di mascherina FFP2 per dieci giorni) per coloro che sono vaccinati o guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario e per i vaccinati con dose di richiamo. Per gli altri le attività proseguono in quarantena (che termina con tampone negativo) e in didattica digitale integrata per 5 giorni. Al rientro dopo la quarantena, dovranno indossare per i successivi cinque giorni la mascherina FFP2.
Per chi si trova in quarantena all'entrata in vigore del DL 5 del 4 febbraio 2022, è possibile interrompere la quarantena dopo 5 giorni. Sarà necessario eseguire un tampone antigenico o molecolare in farmacia o presso strutture sanitarie autorizzate con esito negativo per essere riammessi a scuola.

Per i cittadini con assistenza sanitaria nella Regione Emilia-Romagna il tampone di chiusura della quarantena e dell’isolamento può essere eseguito gratuitamente in farmacia, a prescindere dall'età.

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Ultimo aggiornamento pagina: 12/02/2022 11:57:17

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