Descrizione
Con ordinanza sindacale n. 31 del 13/12/2024, si dispone il divieto di vendita o scoppio di petardi e simili dalle ore 00:00 del giorno 15 dicembre 2024 alle ore 23:59 del giorno 6 gennaio 2025.
Tra quanto disposto, si segnala in particolar modo il divieto:
- di vendita, in forma ambulante e non, di fuochi d'artificio e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, etc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150;
- di utilizzare fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati;
- di utilizzare fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 e D.Lgs. 29-7-2015 n. 123;
- di cedere articoli pirotecnici definiti articoli pirotecnici di uso professionale a soggetti non in possesso delle abilitazioni;
- di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria F1 e superiori, oltre che ai minori di anni 18 i fuochi di categoria F2 e F3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n.123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta.
La misura è volta a tutelare la quiete e l'incolumità pubblica, salvaguardando la salute di persone e animali.
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Ultimo aggiornamento pagina: 13/12/2024 11:52:59