Emergenza maltempo OTTOBRE 2024 - concessione prime misure di immediato sostegno

Si rende noto che, con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (OCDPC) n. 1135/2025, sono state approvate le direttive per la concessione delle prime misure di immediato sostegno ai soggetti privati la cui abitazione...
Data:

15 aprile 2025

Tempo di lettura:

2 min

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Si rende noto che, con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (OCDPC) n. 1135/2025, sono state approvate le direttive per la concessione delle prime misure di immediato sostegno ai soggetti privati la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell' OTTOBRE 2024.

Si segnala che gli eventi di SETTEMBRE 2024 ed OTTOBRE 2024, nonostante facciano capo a due distinte Dichiarazioni di emergenza nazionale, sono da considerarsi, ai fini del contributo di immediato sostegno (CIS), come UNICO EVENTO CALAMITOSO. Di conseguenza, i cittadini che hanno già presentato domanda per gli eventi di settembre 2024 (OCDPC n. 1106/2024) non potranno presentare una nuova domanda per gli eventi di ottobre 2024 (OCDPC n. 1135/2025).

Le domande devono essere presentate al Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione danneggiata, compilando l'apposita modulistica, entro il giorno 30 giugno 2025 (rendicontazione da concludere entro il 30 settembre 2025).

I contributi, erogabili sino ad un massimo di 5.000 €, possono essere riconosciuti per:
a) il ripristino, anche parziale, dei danni all’abitazione principale, abituale e continuativa;
b) il ripristino, anche parziale, dei danni ad una o più pertinenze dell’abitazione di cui alla lettera a) solo nel caso in cui l’abitazione sia stata danneggiata;
c) il ripristino di aree e fondi esterni necessari per l’accesso e fruizione dell’abitazione di cui alla lettera a) e/o delle sue pertinenze;
d) gli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall’abitazione di cui alla lettera a), dal fabbricato e/o dalla relativa area esterna pertinenziale;
e) la sostituzione, o il ripristino, o l’acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati ubicati all’interno della abitazione di cui alla lettera a) e/o delle sue pertinenze (solo nel caso di cui alla lettera b), allo scopo di mitigare i più gravi disagi nella gestione degli aspetti correnti della vita quotidiana;
f) la sostituzione o il ripristino degli impianti di erogazione di servizi essenziali per l’abitazione principale, abituale e continuativa (acqua e/o gas e/o corrente elettrica e/o impianti idrici e fognari) presenti all’interno delle pertinenze dell’abitazione principale, abituale e continuativa, anche se l’abitazione non ha subito direttamente danni.

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Ultimo aggiornamento pagina: 15/04/2025 15:17:15

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