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Ordinanza contro fuochi di artificio nel periodo natalizio

Con Ordinanza n. 27 del 20/12/2025, il Sindaco ha ordinato il divieto di fare esplodere fuochi d'artificio durante le prossime festività natalizie, dalle ore 00:00 del 21.12.2025 e fino a tutto il 06.01.2026; in particolare ha ordinato: 1....
Data:

20 dicembre 2025

Tempo di lettura:

2 min

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Descrizione

Con Ordinanza n. 27 del 20/12/2025, il Sindaco ha ordinato il divieto di fare esplodere fuochi d'artificio durante le prossime festività natalizie, dalle ore 00:00 del 21.12.2025 e fino a tutto il 06.01.2026; in particolare ha ordinato:

1. Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n.123, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, a partire dalle ore 00:00 del 21.12.2025 e fino a tutto il 06.01.2026;

2. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS a partire dalle ore 00:00 del 21.12.2025 e fino a tutto il 06.01.2026;

3. Il divieto di cedere gli articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo “petardo” con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (es.: cobra, lupo 26, blackthunder, bomber 77 e similari) e del tipo “razzo” limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del d. lgs. 29 luglio 2015 n.123 a soggetti non in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 101 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all’art. 47 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o del nullaosta del questore di cui all’art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall’autorità di pubblica sicurezza;

4. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria F1 e superiori, oltre che ai minori di anni 18 i fuochi di categoria F2 e F3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n.123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta;

5. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l’uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;

7. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 1 e 2, a partire dalle ore 00:00 del 21.12.2025 e fino a tutto il 06.01.2026, di articoli pirotecnici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.


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Documenti

A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 20/12/2025 11:31:33

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