Descrizione
Con decreto del Presidente della Repubblica del 13/01/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 10 del 14/01/2026, è stata fissata al 22 e 23 marzo 2026 la data del referendum popolare confermativo ex art. 138 della Costituzione.
L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'art.6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il 18 febbraio 2026.
L'opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
Tale opzione, di cui si allega il modello, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento di identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
Gli elettori che scelgono di votare in Italia riceveranno dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il plico per l'esercizio del voto per corrispondenza.
L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'art.6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il 18 febbraio 2026.
L'opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
Tale opzione, di cui si allega il modello, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento di identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
Gli elettori che scelgono di votare in Italia riceveranno dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il plico per l'esercizio del voto per corrispondenza.
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Ultimo aggiornamento pagina: 27/01/2026 12:44:26