Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.
Per ogni Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
L'iscrizione consente di poter essere sorteggiati come giudici popolari nei processi di I e II grado presso le Corti d'Assise e d'Assise d'Appello.
Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d’assise e della Corte d’assise d’appello.
Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.
Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone:
- l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise,
- l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise d’appello.
Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio.
Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio.
L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la corte d’assise.
L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise d’appello e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello.
Normativa di riferimento:
- Decreto del Presidente della Republica n. 273 del 28 luglio 1989;
- Legge n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni";
- Legge n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".