È prevista la possibilità per i coniugi di comparire direttamente dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione e/o di divorzio. L'assistenza di un avvocato è facoltativa.
La richiesta può essere presentata o nel Comune di residenza di uno dei due coniugi o nel Comune in cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.
I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile solo in assenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale; saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
Inoltre l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma può contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia in caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
Norma di riferimento è la Legge 01/12/1970, n. 898.
La Separazione Congiunta o consensuale è richiesta da entrambi i coniugi, che hanno già concordato le condizioni di separazione.
La Separazione Giudiziale o contenziosa è richiesta da uno solo dei due coniugi oppure, quando è richiesta da entrambi, non è possibile trovare un accordo sulle condizioni. É necessaria la presenza di un legale per parte.