Autorizzazione agli scarichi acque reflue

Autorizzazione allacciamento in pubblica fognatura - Insediamento abitativo e produttivo

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

A tutti i titolari degli scarichi di acque reflue.

Descrizione

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ad eccezione degli scarichi delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura.

Come fare

L'Autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività dalla quale ha origine lo scarico. In caso di scarico effettuato in comune ma originato dall'unione di scarichi parziali originati da attività diverse l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del D. Lgs. 152/2006.

Gli scarichi di acque reflue domestiche e di reti meteoriche degli insediamenti civili in pubblica fognatura sono sempre ammessi purché nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato e relativi allegati, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008. Non deve essere effettuata pertanto la domanda di autorizzazione allo scarico, che è sostituita dalla richiesta di allacciamento alla rete fognaria e va presentata direttamente al gestore (Hera spa). La conclusione positiva della procedura di allacciamento si espliciterà con il rilascio da parte del gestore di un'attestazione di allacciamento alla pubblica fognatura nella quale il gestore medesimo dichiarerà l'allacciamento alla rete fognaria è avvenuto nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti meteoriche degli insediamenti civili non in pubblica fognatura devono presentare idonea richiesta di autorizzazione allo scarico al Comune territorialmente competente. Il Comune provvederà a richiedere opportuna valutazione all'A.R.P.A. ed eventualmente all'Ente gestore del corpo idrico ricettore, ottenute le quali rilascerà l'autorizzazione.

I titolari degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, devono presentare idonea richiesta di autorizzazione allo scarico al Comune territorialmente competente. Il Comune provvederà a richiedere il parere al gestore e, se gli scarichi contengono sostanze pericolose, all'A.R.P.A., ottenuti i quali rilascerà opportuna autorizzazione.

I titolari degli scarichi di acque reflue industriali assimilate ed assimilabili alle acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006) in pubblica fognatura, devono presentare al Comune territorialmente competente, contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo scarico, una dichiarazione che certifichi che gli scarichi derivanti dalle loro attività sono assimilati o assimilabili agli scarichi delle acque reflue domestiche secondo quanto riportato nell'articolo 45 del regolamento sopraccitato. Ai fini dell'assimilazione, il Comune richiederà al gestore parere di conformità, ritenuto vincolante, ai sensi del punto 3.2 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003. In fase di predisposizione del proprio parere il gestore si riserva di proporre al Comune l'esecuzione di verifiche più approfondite per l'accertamento della reale assimilabilità dello scarico. Il gestore si riserva inoltre il diritto di verificare il mantenimento delle caratteristiche dello scarico che ne hanno determinato l'assimilabilità anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

È competenza della Città Metropolitana di Bologna il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue industriali e delle assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie nonché delle acque reflue urbane scaricate attraverso le reti fognarie.

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.

In caso di modifica della titolarità dello scarico e/o della ragione sociale dell'azienda, il cui ciclo produttivo dà origine allo scarico di acque reflue autorizzate, dovrà essere richiesta al Comune territorialmente competente la voltura dell'autorizzazione allo scarico in essere.

Nelle ipotesi in cui venga modificato, anche temporaneamente, il recapito dello scarico, seppure senza modificarne le caratteristiche qualitative o quantitative, deve essere data comunicazione al gestore e al Comune competente, i quali, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, possono adottare i provvedimenti che si rendessero necessari.

Cosa serve

Al fine della presentazione dell'istanza di nuova autorizzazione allo scarico è necessario avvalersi di tecnico progettista abilitato.
I parametri di inquinamento da rispettare sono contenuti nella Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 e nota applicativa di Arpa Emilia Romagna PGDG/2010/4115 del 03.08.2010.
Per il buon esito dell'istanza è indispensabile che il progetto presentato preveda la realizzazione di impianto di depurazione dei reflui prodotti consistente in:
- linee separate di acque bianche, acque nere e acque saponose (per gli edifici esistenti sono possibili deroghe in caso non sia prevista la ristrutturazione dell'immobile);
- fossa di tipo Imhoff per trattare i reflui provenienti dai WC;
- degrassatore per cucine e acque saponose;
- filtro aerobico o anaerobico (da valutare in rapporto al carico inquinante);
- le acque meteoriche devono essere raccolte separatamente e non devono essere inviate ad alcun sistema di trattamento.

Esistono in commercio altri sistemi di depurazione come ad es. impianti di sub-irrigazione (Rif. Delibera del Comitato dei Ministri del 04 febbraio 1977 allegato 5), trattamenti con impianti di fitodepurazione o ad ossidazione totale.

La scelta dell'impianto più adatto è da valutarsi in rapporto alle caratteristiche quali e quantitativi dei reflui di scarico prodotti.

Cosa si ottiene

Autorizzazione scarico acque reflue.

Tempi e scadenze

L'autorizzazione ha validità quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
Nel caso di scarico domestico ai sensi 4.7 paragrafo III della citata Delibera Regionale 1053/2003, è prevista la forma del tacito rinnovo dell'autorizzazione nei casi in cui non intervengono modifiche degli edifici/insediamenti che diano luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti rispetto alla situazione autorizzata.

Costi

Sono dovuti i diritti di segreteria previsti per il rilascio dell'autorizzazione e due marche da bollo di € 16,00.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Urbanistica ed Edilizia

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

termini e condizioni di servizio.pdf [.pdf 39,41 Kb - 15/11/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 28/05/2025 12:54:03

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