Il Comune ha l’obbligo di denominare le nuove strade e attribuire i numeri civici alle nuove costruzioni o alle modifiche alle costruzioni o esistenti, secondo la normativa vigente.
I numeri civici devono essere attribuiti a tutti gli accessi esterni che immettono in abitazioni, negozi, opifici, uffici, garage, a tutte le situazioni abitative anche se anomale (grotte, baracche, roulotte). Inoltre, il fabbricato con unico accesso sulla strada ma composto da diverse unità immobiliari deve avere un numero civico esterno e tanti numeri interni quante sono le unità immobiliari in esso ricomprese.
Pertanto quando viene costruito un nuovo edificio o ristrutturato uno esistente, o comunque quando vengono modificati il numero delle unità immobiliari o variati gli accessi sulla pubblica via, prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere ottenere l'assegnazione della numerazione civica e dell'onomastica stradale (art. 43 D.P.R. 30/05/1989, n.223). L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.