La SCIA è efficace a seguito della comunicazione di regolare deposito e comunque decorso il termine di cinque giorni lavorativi dalla sua presentazione, in assenza di comunicazione della verifica negativa.
I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data.
Decorsi tali termini, in assenza di proroga, la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite.
La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata è soggetta a nuova SCIA.
Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell’interessato ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 2bis della LR 15/2013.
Entro trenta giorni successivi all’efficacia della SCIA, lo Sportello unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali e urbanistici per l’esecuzione dell’intervento.
Ove rilevi che sussistono motivi di contrasto con la disciplina vigente preclusivi dell’intervento, lo Sportello unico vieta la prosecuzione dei lavori, ordinando altresì il ripristino dello stato delle opere e dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto dannoso.
Nel caso in cui rilevi violazioni della disciplina dell’attività edilizia che possono essere superate attraverso la modifica conformativa del progetto, lo Sportello unico ordina agli interessati di predisporre apposita variazione progettuale entro un congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni.
Trascorsi tali termini possono essere assunti i provvedimenti previsti dall’art. 21 nonies L 241/90, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.