La messa in esercizio e la modifica di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, è soggetta a comunicazione presentata, ai sensi dell’art. 12 del DPR 162/99, dal proprietario o dal suo legale rappresentante entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’art.6 comma 5 del DPR n.162/99 o all'art 3, comma 3, let. e) del D.lgs.n.17/2010.
L'ufficio commercio assegna il numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.